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AAMS vs Book .com
Messaggioda massi8183 » 30/06/2008 - 00:36
(AGICOSCOMMESSE) - Roma, 27 Giugno 2008 - Ore 09,38 - GIOCHI ONLINE: IN GAZZETTA UFFICIALE LE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE PER CHI VIOLA LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE IN MATERIA DI OFFERTA DI GIOCHI E SCOMMESSE ATTRAVERSO LA RETE TELEMATICA
Hanno trovato pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri le nuove modalità di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie predisposte per chi viola le disposizioni previste dalla normativa in materia di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici, con vincite in denaro. Visto quanto accaduto negli ultimi anni, le sanzioni cercheranno di prevenire quanto più possibile non solo il fenomeno dilagante delle scommesse clandestine cercando, di conseguenza, anche di tutelare la correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, ma soprattutto mireranno a colpire i soggetti che, in totale assenza di autorizzazione, offriranno giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro online. Di seguito riportiamo il testo integrale del decreto che sancisce le modalità di applicazione delle suddette sanzioni:
"Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente «Modifiche al sistema penale»; Visto l'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante «Norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2004, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ed, in particolare, l'art. 10, comma 1, lettere a), c) ed f), nonche' l'art. 34, comma 5; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 12/CGV del 20 settembre 2005, concernente la «Determinazione delle competenze funzionali e territoriali degli uffici regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»; Visto l'art. 37 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"» (legge finanziaria per l'anno 2001); Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, con il quale e' stato adottato il regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici; Vista la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2002, che ha affidato al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione alla raccolta telefonica e telematica delle giocate relative ai concorsi pronostici e alle scommesse; Visto l'art. 1, commi 290 e 291 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»" (legge finanziaria per l'anno 2005); Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, con particolare riferimento alle lettere a) e c); Visto l'art. 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto l'art. 1, commi 50 e 90, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"» (legge finanziaria per l'anno 2007); Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 1034/CGV del 2 gennaio 2007, concernente la «rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro»" e le relative disposizioni normative da esso richiamate; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 717/CGV del 29 maggio 2007 concernente le modalita' applicative dell'art. 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; Considerata la necessita' di individuare le modalita' per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate in presenza della mancata rimozione dei casi offerta, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in assenza di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento e dei limiti o delle prescrizioni definiti da AAMS. 2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) organi di Polizia, il Corpo della Guardia di finanza e la Polizia postale e delle telecomunicazioni;
b) operatore non autorizzato, l'operatore che, privo di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio, effettua la raccolta di giochi riservati allo Stato, attraverso la rete Internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione;
c) sito non autorizzato, qualsiasi sito che, attraverso la rete Internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione, in assenza di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio, propone offerta di giochi riservati allo Stato;
d) fornitore di servizi di rete: i. di connettivita', ovvero gli access provider, vale a dire ogni soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione; l'access provider, puo' altresi', concedere al cliente uno spazio, da gestire autonomamente, sul disco fisso del proprio elaboratore; ii. di servizi di providing, ovvero service provider, vale a dire ogni soggetto che, una volta avvenuto l'accesso alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione, consente all'utente di compiere determinate operazioni, quali l'utilizzo della posta elettronica, la suddivisione e catalogazione delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, ecc.; iii. di contenuti, ovvero content provider, vale a dire ogni operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere di qualsiasi genere (riviste, fotografie, libri, banche dati, versioni telematiche di quotidiani e periodici, ecc.) caricandole sulle memorie del proprio server e collegando tale server alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione; il content provider e' anche chi si obbliga a gestire e ad organizzare le pagine web" immesse in rete dal proprio cliente;
e) inibizione, l'attivita' posta in essere dal fornitore di servizi di rete a seguito della comunicazione inviata dall'AAMS, finalizzata all'interruzione: i. della connessione alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione agli operatori non autorizzati; ii. dei servizi di providing agli operatori non autorizzati; iii. dei servizi di content provider agli operatori non autorizzati.
Art. 2.
Modalita' di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e richiamate dall'art. 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 1034/CGV del 2 gennaio 2007, esclusi i casi di oblazione volontaria, sono applicate ai sensi dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo le seguenti modalita': sanzione da applicare in caso di accertata mancata inibizione di un numero di siti non autorizzati compreso tra 1 e 10, da euro 30.000,00 a euro 60.000,00; sanzione da applicare in caso di accertata mancata inibizione di un numero di siti non autorizzati compreso tra 11 e 50, da euro 60.001,00 a euro 90.000,00; sanzione da applicare in caso di accertata mancata inibizione di un numero di siti non autorizzati compreso tra 51 e 100, da euro 90.001,00 a euro 120.000,00; sanzione da applicare in caso di accertata mancata inibizione di un numero di siti non autorizzati compreso tra 101 e 500, da euro 120.001,00 a euro 150.000,00; sanzione da applicare in caso di accertata mancata inibizione di un numero di siti non autorizzati superiore a 501, da euro 150.001,00 a euro 180.000,00. 2. L'accertamento delle violazioni viene effettuato dagli organi di Polizia, in conseguenza del mancato adempimento, da parte dei fornitori di connettivita', alla comunicazione di inibizione all'accesso dei siti non autorizzati, predisposta dall'AAMS. 3. Ai fini dell'accertamento della violazione e della successiva quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare ai fornitori di connettivita', il numero dei siti non autorizzati per i quali non e' stato inibito l'accesso, e' determinato in relazione alle singole comunicazioni inviate dall'AAMS ai fornitori di connettivita'.
Art. 3.
Pubblicazione Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GIOCHI ONLINE: PIU' POTERE AD AAMS CONTRO CHI NON INIBISCE I SITI INTERNET DICHIARATI ILLEGALI
Il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri darà la possibilità all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di comminare direttamente sanzioni amministrative ai provider di internet che non ottempereranno alla richiesta effettuata dalla stessa Amministrazione per l'inibizione dei siti dichiarati illegali.
agicoscommesse - 27/06/2008
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...a noi la Cina in fatto di repressione della libertà ci fa una pippa!!
Hanno trovato pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri le nuove modalità di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie predisposte per chi viola le disposizioni previste dalla normativa in materia di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici, con vincite in denaro. Visto quanto accaduto negli ultimi anni, le sanzioni cercheranno di prevenire quanto più possibile non solo il fenomeno dilagante delle scommesse clandestine cercando, di conseguenza, anche di tutelare la correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, ma soprattutto mireranno a colpire i soggetti che, in totale assenza di autorizzazione, offriranno giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro online. Di seguito riportiamo il testo integrale del decreto che sancisce le modalità di applicazione delle suddette sanzioni:
"Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente «Modifiche al sistema penale»; Visto l'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante «Norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2004, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ed, in particolare, l'art. 10, comma 1, lettere a), c) ed f), nonche' l'art. 34, comma 5; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 12/CGV del 20 settembre 2005, concernente la «Determinazione delle competenze funzionali e territoriali degli uffici regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»; Visto l'art. 37 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"» (legge finanziaria per l'anno 2001); Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, con il quale e' stato adottato il regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici; Vista la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2002, che ha affidato al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione alla raccolta telefonica e telematica delle giocate relative ai concorsi pronostici e alle scommesse; Visto l'art. 1, commi 290 e 291 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»" (legge finanziaria per l'anno 2005); Visto l'art. 11-quinquiesdecies, comma 11 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, con particolare riferimento alle lettere a) e c); Visto l'art. 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto l'art. 1, commi 50 e 90, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"» (legge finanziaria per l'anno 2007); Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 1034/CGV del 2 gennaio 2007, concernente la «rimozione dei casi di offerta in assenza di autorizzazione, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro»" e le relative disposizioni normative da esso richiamate; Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 717/CGV del 29 maggio 2007 concernente le modalita' applicative dell'art. 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; Considerata la necessita' di individuare le modalita' per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate in presenza della mancata rimozione dei casi offerta, attraverso rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in assenza di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento e dei limiti o delle prescrizioni definiti da AAMS. 2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) organi di Polizia, il Corpo della Guardia di finanza e la Polizia postale e delle telecomunicazioni;
b) operatore non autorizzato, l'operatore che, privo di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio, effettua la raccolta di giochi riservati allo Stato, attraverso la rete Internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione;
c) sito non autorizzato, qualsiasi sito che, attraverso la rete Internet ovvero altre reti telematiche o di telecomunicazione, in assenza di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio, propone offerta di giochi riservati allo Stato;
d) fornitore di servizi di rete: i. di connettivita', ovvero gli access provider, vale a dire ogni soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione; l'access provider, puo' altresi', concedere al cliente uno spazio, da gestire autonomamente, sul disco fisso del proprio elaboratore; ii. di servizi di providing, ovvero service provider, vale a dire ogni soggetto che, una volta avvenuto l'accesso alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione, consente all'utente di compiere determinate operazioni, quali l'utilizzo della posta elettronica, la suddivisione e catalogazione delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, ecc.; iii. di contenuti, ovvero content provider, vale a dire ogni operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere di qualsiasi genere (riviste, fotografie, libri, banche dati, versioni telematiche di quotidiani e periodici, ecc.) caricandole sulle memorie del proprio server e collegando tale server alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione; il content provider e' anche chi si obbliga a gestire e ad organizzare le pagine web" immesse in rete dal proprio cliente;
e) inibizione, l'attivita' posta in essere dal fornitore di servizi di rete a seguito della comunicazione inviata dall'AAMS, finalizzata all'interruzione: i. della connessione alla rete internet ovvero ad altre reti telematiche o di telecomunicazione agli operatori non autorizzati; ii. dei servizi di providing agli operatori non autorizzati; iii. dei servizi di content provider agli operatori non autorizzati.
Art. 2.
Modalita' di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e richiamate dall'art. 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato prot. n. 1034/CGV del 2 gennaio 2007, esclusi i casi di oblazione volontaria, sono applicate ai sensi dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo le seguenti modalita': sanzione da applicare in caso di accertata mancata inibizione di un numero di siti non autorizzati compreso tra 1 e 10, da euro 30.000,00 a euro 60.000,00; sanzione da applicare in caso di accertata mancata inibizione di un numero di siti non autorizzati compreso tra 11 e 50, da euro 60.001,00 a euro 90.000,00; sanzione da applicare in caso di accertata mancata inibizione di un numero di siti non autorizzati compreso tra 51 e 100, da euro 90.001,00 a euro 120.000,00; sanzione da applicare in caso di accertata mancata inibizione di un numero di siti non autorizzati compreso tra 101 e 500, da euro 120.001,00 a euro 150.000,00; sanzione da applicare in caso di accertata mancata inibizione di un numero di siti non autorizzati superiore a 501, da euro 150.001,00 a euro 180.000,00. 2. L'accertamento delle violazioni viene effettuato dagli organi di Polizia, in conseguenza del mancato adempimento, da parte dei fornitori di connettivita', alla comunicazione di inibizione all'accesso dei siti non autorizzati, predisposta dall'AAMS. 3. Ai fini dell'accertamento della violazione e della successiva quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare ai fornitori di connettivita', il numero dei siti non autorizzati per i quali non e' stato inibito l'accesso, e' determinato in relazione alle singole comunicazioni inviate dall'AAMS ai fornitori di connettivita'.
Art. 3.
Pubblicazione Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GIOCHI ONLINE: PIU' POTERE AD AAMS CONTRO CHI NON INIBISCE I SITI INTERNET DICHIARATI ILLEGALI
Il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri darà la possibilità all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di comminare direttamente sanzioni amministrative ai provider di internet che non ottempereranno alla richiesta effettuata dalla stessa Amministrazione per l'inibizione dei siti dichiarati illegali.
agicoscommesse - 27/06/2008
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Messaggioda robert de niro.. » 30/06/2008 - 10:32
le direttive dell'ue quando verranno mai applicate?? siamo in regime!
Re: AAMS vs Book .com
Messaggioda radiohit » 05/11/2013 - 10:23
Buongiorno a tutti,
riprendo questa vecchia discussione per conoscere lo stato attuale della normativa, più che altro per quanto concerne i rischi per lo scommettitore nell'utilizzare i.com (sanzioni, blocco conto ecc).
Visto che si tratta sicuramente di un argomento trito e ritrito, mi scuso anticipatamente qualora ci fosse già una discussione aggiornata sull'argomento, e vi chiedo al limite di rimandarmi a quella.
Grazie a tutti
riprendo questa vecchia discussione per conoscere lo stato attuale della normativa, più che altro per quanto concerne i rischi per lo scommettitore nell'utilizzare i.com (sanzioni, blocco conto ecc).
Visto che si tratta sicuramente di un argomento trito e ritrito, mi scuso anticipatamente qualora ci fosse già una discussione aggiornata sull'argomento, e vi chiedo al limite di rimandarmi a quella.
Grazie a tutti
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