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Corte di giustizia tributaria Friuli Venezia Giulia: l’imposta unica è dovuta dal bookmaker estero e dalla ricevitoria

Inviato: 11/01/2023 - 09:35
da scommettitore siracusano
Scommesse e CTD. Corte di giustizia tributaria del Friuli Venezia Giulia: l’imposta unica è dovuta dal bookmaker estero e dalla ricevitoria
10 Gennaio 2023 - 18:31
https://www.jamma.tv/primopiano/scommes ... ria-294983

Con 33 sentenze pronunciate sia dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste sia dalla Commissione Tributaria Provinciale di Udine, venivano rigettati altrettanti ricorsi presentati, sia dalla società xxxxx, con sede a Malta, quale soggetto considerato coobbligato in solido, in qualità di bookmaker a cui vari soggetti italiani prestavano servizi di elaborazione e trasmissione dati, sia da questi ultimi, denominati Centri di Trasmissione Dati (CTD) nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio Regionale del Friuli Venezia Giulia, avverso avvisi di accertamento emessi da detto Ufficio in materia di imposta unica sulle scommesse prevista dal d.lgs. 23.12.1998, n. 504, che imponevano il versamento dell’imposta per le annualità, dal 2011 al 2015 oltre ad interessi e sanzioni.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia Sezione/Collegio 1 ha stabilito che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra “bookmakers” nazionali e “bookmakers” esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali titolari di concessione, è soggetto passivo d’imposta a norma dell’art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un’irragionevole esenzione contrastante col principio di lealtà fiscale per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21). E’ altresì soggetto passivo del tributo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di “bookmakers” esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all’allibratore dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite. (Cass. Sez. Trib. Ord. nr. 8757 dd. 30.3.2021).

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Praticamente si sono uniformati alla sentenza della Corte Costituzionale del 2018. Il problema resta dei gestori di CTD che si sono fidati del proprio bookmaker, e ora, visto che non paga, non gli resta altro che fare delle CLASS ACTION., come appunto co-obbligati in solido. Che cosa dovrebbero fare altrimenti? :mz: :mz: :mz: