Comparazione bonus scommesse
Consiglio di Stato: legittimi i Ctd non sanati che hanno comunicato l’attività alle Questure prima del 2014
Situazione attuale, prospettive, notizie.
Questa sezione non è un mercato. Gli obiettivi primari sono: a) raccogliere informazioni attendibili sul tema raccolta del gioco sul territorio attraverso CTD/CED, PVR, corner, agenzie etc. etc. b) approfondire i temi più importanti, gli aspetti legali e regolamentari del settore.
Potete contattare in privato solo chi lo chiede espressamente, sia che lasci la sua e-mail, o che sia abilitato all'uso dei messaggi privati.
Contattare in privato, o tentare di farlo, chi non lo chiede espressamente è spam.
Se qualcuno viene contattato via MP senza averlo richiesto può segnalarlo ai Mods.
Se lasciate un indirizzo e-mail invece la responsabilità è vostra.
Non postate link a siti di bookmaker così come offerte pubblicitarie.
Ricordate che qui non si parla di online, ma solo di raccolta su territorio.
Potete contattare in privato solo chi lo chiede espressamente, sia che lasci la sua e-mail, o che sia abilitato all'uso dei messaggi privati.
Contattare in privato, o tentare di farlo, chi non lo chiede espressamente è spam.
Se qualcuno viene contattato via MP senza averlo richiesto può segnalarlo ai Mods.
Se lasciate un indirizzo e-mail invece la responsabilità è vostra.
Non postate link a siti di bookmaker così come offerte pubblicitarie.
Ricordate che qui non si parla di online, ma solo di raccolta su territorio.
Comparazione bonus
Ultimi post
-
Pronostici Tennis Betting | Scommesse
Bar del Tennis - 2022/23/24 -
Pronostici Champions League | Europa League | Qualificazioni
Bar di Primavera, va la vaporiera -
Marathonbet
Tempi di attesa piazzamento scommesse -
Scommesse e pronostici Ippica
Pronostici Cavallo del giorno [Ippica] -
Pronostici Tennis Betting | Scommesse
Pronostici e scommesse ATP & WTA 's-Hertogenbosch, ATP Stoccarda, WTA Nottingham -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (08 Jun 2024) -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (06 Jun 2024) -
Europei Germania 2024
Discussioni e pronostici antepost EURO 2024 -
Pronostici Tennis Betting | Scommesse
Pronostici Tennis Challenger, ITF, WTA 125 || anno 2024 -
Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
Under/Over 2.50 system data (07 Jun 2024)
- scommettitore siracusano
- Arsenico
- Messaggi: 4641
- Iscritto il: 05/01/2015 - 17:53
- Località: Siracusa
- Contatta:
Consiglio di Stato: legittimi i Ctd non sanati che hanno comunicato l’attività alle Questure prima del 2014
Messaggioda scommettitore siracusano » 10/07/2020 - 16:53
Scommesse: Consiglio di Stato al Viminale: legittimi i Ctd non sanati che hanno comunicato l’attività alle Questure
10/07/2020 12:37
https://www.agimeg.it/scommessesportive ... e-questure
I Ctd non sanati che hanno effettuato la comunicazione alla Questura (prevista dal comma 644 della Stabilità 2015) ottengono di per sé una autorizzazione “ibrida” a operare, ma questo vale solamente per i soggetti che operavano prima del 2014. A affermarlo è il Consiglio di Stato rispondendo con un parere a due quesiti sollevati dal Ministero degli Interni, che appunto chiedeva cosa succede a quei centri – che per la legge italiana dovrebbero essere irregolari – che non hanno aderito alle varie procedure di regolarizzazione, ma poi hanno rispettato tutti i numerosi obblighi stabiliti dal comma 644.
Con il quesito principale, il Viminale ha chiesto se le Questure, una volta ricevuta la comunicazione del CTD, debbano rilasciare “un’autorizzazione espressa di polizia, corrispondente a quella di cui all’art. 88 TULPS”. Il Consiglio di Stato sottolinea che il comma 644 è molto articolato e, tra gli altri obblighi, chiede anche al CTD di comunicare dati anagrafici e l’esistenza dell’attività: “è inequivoco nel configurare tale adempimento sul modello della comunicazione dell’esercizio di un’attività sottoposta a controllo amministrativo”. Ora, la norma non menziona una “autorizzazione espressa”, e probabilmente la comunicazione non deve essere ritenuta “una sorta di atto tacito di autorizzazione (sul modello del silenzio-assenso)”. Ma per il Consiglio di Stato la norma ha “introdotto un modello atipico, se si vuole “ibrido”, a metà strada tra quello della s.c.i.a. e quello dell’atto tacito formatosi per silentium”. In pratica si segue un iter “progressivo” costituito “dalla comunicazione del privato e dal successivo contegno dell’amministrazione che, verificato il possesso dei requisiti, tace”. E questo fa sì che “si instaura un normale rapporto di controllo amministrativo tipico delle licenze di polizia”. Tutto questo basta a “generare gli effetti equivalenti a un rapporto di controllo nel quadro della pertinente normativa del TULPS e delle altre norme, anche regionali, in tema di lotta alla ludopatia e di limiti orari e distanziali”.
Ora, i giudici di Palazzo Spada ricordano che la norma impone una serie di vincoli ai Ctd (come il rispetto della normativa antiriciclaggio e dei limiti di vincita di 10mila euro); e che – una volta instaurato questo rapporto – la Questura comunque potrà esercitare i poteri di controllo, prescrittivi e sanzionatori che potrebbe esercitare nei confronti del titolare di una normale autorizzazione rilasciata ex art. 88 TULPS”. E – non necessariamente nelle settimane successive alla comunicazione, ma anche in un periodo successivo – ha il potere di disporre la “chiusura immediata dell’attività stessa”.
Questa norma tuttavia si applica solamente a una platea ridotta di CTD, ovvero a quelli che erano già attivi al 31 ottobre 2014. Il comma 644 è un regime alternativo a quello dalla sanatoria,e “non può estendersi oltre la platea dei soggetti che avrebbero potuto chiedere la regolarizzazione ai sensi del comma 643” appunto i Ctd attivi prima dell’ottobre del 2014. Inoltre, il comma 644 è una “norma derogatoria e temporanea, che si pone come eccezione rispetto al regime ordinario della materia, essa, in base ai noti principi, non può essere interpretata in senso estensivo e, tra le due opzioni ermeneutiche in astratto possibili, deve preferirsi quella più circoscritta e restrittiva”. Per il Consiglio di Stato, tuttavia, sono ammesse delle deroghe, nel caso in cui un Ctd sanato sia poi decaduto, oppure in quello in cui un Ctd non sanato, ma che abbia fatto la comunicazione, sia poi stato ceduto a un nuovo soggetto. E sul termine del 2014 – spiega ancora il Consiglio di Stato -non hanno inciso le riaperture dei termini della sanatoria decise negli anni successivi. rg/AGIMEG
10/07/2020 12:37
https://www.agimeg.it/scommessesportive ... e-questure
I Ctd non sanati che hanno effettuato la comunicazione alla Questura (prevista dal comma 644 della Stabilità 2015) ottengono di per sé una autorizzazione “ibrida” a operare, ma questo vale solamente per i soggetti che operavano prima del 2014. A affermarlo è il Consiglio di Stato rispondendo con un parere a due quesiti sollevati dal Ministero degli Interni, che appunto chiedeva cosa succede a quei centri – che per la legge italiana dovrebbero essere irregolari – che non hanno aderito alle varie procedure di regolarizzazione, ma poi hanno rispettato tutti i numerosi obblighi stabiliti dal comma 644.
Con il quesito principale, il Viminale ha chiesto se le Questure, una volta ricevuta la comunicazione del CTD, debbano rilasciare “un’autorizzazione espressa di polizia, corrispondente a quella di cui all’art. 88 TULPS”. Il Consiglio di Stato sottolinea che il comma 644 è molto articolato e, tra gli altri obblighi, chiede anche al CTD di comunicare dati anagrafici e l’esistenza dell’attività: “è inequivoco nel configurare tale adempimento sul modello della comunicazione dell’esercizio di un’attività sottoposta a controllo amministrativo”. Ora, la norma non menziona una “autorizzazione espressa”, e probabilmente la comunicazione non deve essere ritenuta “una sorta di atto tacito di autorizzazione (sul modello del silenzio-assenso)”. Ma per il Consiglio di Stato la norma ha “introdotto un modello atipico, se si vuole “ibrido”, a metà strada tra quello della s.c.i.a. e quello dell’atto tacito formatosi per silentium”. In pratica si segue un iter “progressivo” costituito “dalla comunicazione del privato e dal successivo contegno dell’amministrazione che, verificato il possesso dei requisiti, tace”. E questo fa sì che “si instaura un normale rapporto di controllo amministrativo tipico delle licenze di polizia”. Tutto questo basta a “generare gli effetti equivalenti a un rapporto di controllo nel quadro della pertinente normativa del TULPS e delle altre norme, anche regionali, in tema di lotta alla ludopatia e di limiti orari e distanziali”.
Ora, i giudici di Palazzo Spada ricordano che la norma impone una serie di vincoli ai Ctd (come il rispetto della normativa antiriciclaggio e dei limiti di vincita di 10mila euro); e che – una volta instaurato questo rapporto – la Questura comunque potrà esercitare i poteri di controllo, prescrittivi e sanzionatori che potrebbe esercitare nei confronti del titolare di una normale autorizzazione rilasciata ex art. 88 TULPS”. E – non necessariamente nelle settimane successive alla comunicazione, ma anche in un periodo successivo – ha il potere di disporre la “chiusura immediata dell’attività stessa”.
Questa norma tuttavia si applica solamente a una platea ridotta di CTD, ovvero a quelli che erano già attivi al 31 ottobre 2014. Il comma 644 è un regime alternativo a quello dalla sanatoria,e “non può estendersi oltre la platea dei soggetti che avrebbero potuto chiedere la regolarizzazione ai sensi del comma 643” appunto i Ctd attivi prima dell’ottobre del 2014. Inoltre, il comma 644 è una “norma derogatoria e temporanea, che si pone come eccezione rispetto al regime ordinario della materia, essa, in base ai noti principi, non può essere interpretata in senso estensivo e, tra le due opzioni ermeneutiche in astratto possibili, deve preferirsi quella più circoscritta e restrittiva”. Per il Consiglio di Stato, tuttavia, sono ammesse delle deroghe, nel caso in cui un Ctd sanato sia poi decaduto, oppure in quello in cui un Ctd non sanato, ma che abbia fatto la comunicazione, sia poi stato ceduto a un nuovo soggetto. E sul termine del 2014 – spiega ancora il Consiglio di Stato -non hanno inciso le riaperture dei termini della sanatoria decise negli anni successivi. rg/AGIMEG
- scommettitore siracusano
- Arsenico
- Messaggi: 4641
- Iscritto il: 05/01/2015 - 17:53
- Località: Siracusa
- Contatta:
Re: Consiglio di Stato: legittimi i Ctd non sanati che hanno comunicato l’attività alle Questure prima del 2014
Messaggioda scommettitore siracusano » 10/07/2020 - 17:05
Scommesse, parere Consiglio Stato su Ctd, avv. Agnello a Agimeg: “Un nuovo passo verso il regime autorizzatorio”
10/07/2020 12:26
https://www.agimeg.it/scommessesportive ... td-agnello
“Un nuovo passo in avanti verso un regime autorizzatorio, chiaramente sotto il controllo del Ministero dell’Interno”. L’avvocato Daniela Agnello, legale esperto di gaming, commenta così a Agimeg il parere del Consiglio di Stato sul valore che ha la comunicazione alla Questura prevista per i Ctd non sanati. “Il Consiglio di Stato, nel parere, ha preso atto delle numerose sentenze che abbiamo ottenuto dalla Corte di Giustizia” ricorda in proposito Agnello, puntualizzando però che l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato vale solo “per i soggetti attivi al 31 ottobre 2014 o per quelli decaduti dal 643 che prevedeva la regolarizzazione fiscale” ovvero dalla sanatoria. Inoltre, i Centri autorizzati in base a questa norma sono comunque tenuti a rispettare le previsioni del comma 644 (come ad esempio il limite di vincita di 10mila euro, e le previsioni della normativa antiriciclaggio). Se questo non succede, secondo l’avv. Agnello “Si applicano le sanzioni previste dalla legge, al pari dei concessionari, che prevedono sanzioni pecuniarie sino alla sospensione o alla chiusura temporanea del centro”. gr/AGIMEG
**********
Ovviamente, ognuno è libero di fare le sue previsioni più o meno ottimistiche, e più o meno interessate o disinteressate a favore della propria clientela.
Da parte mia ritengo INVEROSIMILE che in Italia si arrivi a un regime autorizzatorio, per diversi motivi tra cui il controllo dei centri scommessi per le infiltrazioni della criminalità organizzata controllata dalle varie mafie.
Un regime autorizzatorio significherebbe un numero indefinito di centri scommesse, e non un numero limitato da un Regime Concessorio. Non a caso proprio in questi giorni il Direttore ADM Minenna ha istituito il nuovo Ufficio Controllo Giochi:
https://www.jamma.tv/attualitasx/agenzi ... chi-201822
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: al via attività nuovo Ufficio “Controlli giochi”
10 Luglio 2020 - 09:30
Con determinazione direttoriale il dott. Marcello Minenna (nella foto), direttore della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha soppresso l’Ufficio Controlli e l’Ufficio Analisi della Direzione Centrale Antifrode e Controlli e ha istituito gli Uffici: Controlli dogane; Controlli giochi; Controlli accise – energie, alcoli e tabacchi; Gestione sequestri. Questi saranno operativi a partire da oggi, 10 luglio.
L’Ufficio Controlli giochi elabora gli indirizzi e fornisce istruzioni metodologiche e procedurali per l’esecuzione dei controlli tributari ed extratributari in raccordo con le relative Autorità competenti.
Cura l’attività di prevenzione dei comportamenti illeciti in materia di gioco pubblico. Gestisce le attività svolte dal personale degli enti che sottoscrivono con l’Agenzia una convenzione per le verifiche tecniche di conformità e di controllo del settore giochi.
Gestisce le attività di cooperazione amministrativa. Coordina le attività di controllo svolte congiuntamente con la Guardia di Finanza e le altre Forze di Polizia. Nelle materie di competenza assicura la partecipazione nelle materie di competenza di comitati e gruppi di lavoro a livello nazionale e internazionale. Coordina e monitora la conforme applicazione delle attività da parte delle Direzioni Territoriali dell’Agenzia.
Se si aumentano in numero indefinito i centri scommessi, come si potranno fare in modo adeguato i controlli necessari appena istituiti?
Non confondiamo una sentenza (che tiene conto degli errori fatti in passato) con una legge dello stato.
10/07/2020 12:26
https://www.agimeg.it/scommessesportive ... td-agnello
“Un nuovo passo in avanti verso un regime autorizzatorio, chiaramente sotto il controllo del Ministero dell’Interno”. L’avvocato Daniela Agnello, legale esperto di gaming, commenta così a Agimeg il parere del Consiglio di Stato sul valore che ha la comunicazione alla Questura prevista per i Ctd non sanati. “Il Consiglio di Stato, nel parere, ha preso atto delle numerose sentenze che abbiamo ottenuto dalla Corte di Giustizia” ricorda in proposito Agnello, puntualizzando però che l’interpretazione fornita dal Consiglio di Stato vale solo “per i soggetti attivi al 31 ottobre 2014 o per quelli decaduti dal 643 che prevedeva la regolarizzazione fiscale” ovvero dalla sanatoria. Inoltre, i Centri autorizzati in base a questa norma sono comunque tenuti a rispettare le previsioni del comma 644 (come ad esempio il limite di vincita di 10mila euro, e le previsioni della normativa antiriciclaggio). Se questo non succede, secondo l’avv. Agnello “Si applicano le sanzioni previste dalla legge, al pari dei concessionari, che prevedono sanzioni pecuniarie sino alla sospensione o alla chiusura temporanea del centro”. gr/AGIMEG
**********
Ovviamente, ognuno è libero di fare le sue previsioni più o meno ottimistiche, e più o meno interessate o disinteressate a favore della propria clientela.
Da parte mia ritengo INVEROSIMILE che in Italia si arrivi a un regime autorizzatorio, per diversi motivi tra cui il controllo dei centri scommessi per le infiltrazioni della criminalità organizzata controllata dalle varie mafie.
Un regime autorizzatorio significherebbe un numero indefinito di centri scommesse, e non un numero limitato da un Regime Concessorio. Non a caso proprio in questi giorni il Direttore ADM Minenna ha istituito il nuovo Ufficio Controllo Giochi:
https://www.jamma.tv/attualitasx/agenzi ... chi-201822
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: al via attività nuovo Ufficio “Controlli giochi”
10 Luglio 2020 - 09:30
Con determinazione direttoriale il dott. Marcello Minenna (nella foto), direttore della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha soppresso l’Ufficio Controlli e l’Ufficio Analisi della Direzione Centrale Antifrode e Controlli e ha istituito gli Uffici: Controlli dogane; Controlli giochi; Controlli accise – energie, alcoli e tabacchi; Gestione sequestri. Questi saranno operativi a partire da oggi, 10 luglio.
L’Ufficio Controlli giochi elabora gli indirizzi e fornisce istruzioni metodologiche e procedurali per l’esecuzione dei controlli tributari ed extratributari in raccordo con le relative Autorità competenti.
Cura l’attività di prevenzione dei comportamenti illeciti in materia di gioco pubblico. Gestisce le attività svolte dal personale degli enti che sottoscrivono con l’Agenzia una convenzione per le verifiche tecniche di conformità e di controllo del settore giochi.
Gestisce le attività di cooperazione amministrativa. Coordina le attività di controllo svolte congiuntamente con la Guardia di Finanza e le altre Forze di Polizia. Nelle materie di competenza assicura la partecipazione nelle materie di competenza di comitati e gruppi di lavoro a livello nazionale e internazionale. Coordina e monitora la conforme applicazione delle attività da parte delle Direzioni Territoriali dell’Agenzia.
Se si aumentano in numero indefinito i centri scommessi, come si potranno fare in modo adeguato i controlli necessari appena istituiti?
Non confondiamo una sentenza (che tiene conto degli errori fatti in passato) con una legge dello stato.
- scommettitore siracusano
- Arsenico
- Messaggi: 4641
- Iscritto il: 05/01/2015 - 17:53
- Località: Siracusa
- Contatta:
Re: Consiglio di Stato: legittimi i Ctd non sanati che hanno comunicato l’attività alle Questure prima del 2014
Messaggioda scommettitore siracusano » 11/07/2020 - 07:18
Ieri mi hanno contattato molti gestori, che mi conoscono da tempo per la mia professione di consulente, chiedendomi eventuali effetti di questa sentenza sull’aspetto penale e tributario (aspetti che dovrebbero essere notoriamente diversi da quello amministrativo, ma per molti gestori, purtroppo, non lo sono).
Per questo è preferibile, a mio avviso, leggere l’articolo di GiocoNews, molto più dettagliato ed esplicativo, sugli effetti della sentenza del Consiglio di Stato, che regola aspetti amministrativi.
In ogni caso, il mio parere è stato che “questa sentenza, ovviamente, non influisce sull’eventuale discriminazione dai Bandi, e né tanto meno sull’aspetto tributario.
L’imposta unica va pagata, secondo le sentenze della Corte Costituzionale del 2018 e della CJEU del Febbraio 2020.
https://www.gioconews.it/scommesse/49-n ... a-questura
SCOMMESSE, CDS: 'CTD NON SANATI, SÌ A CONTROLLI DELLA QUESTURA'
Luglio 10, 2020Scritto da Fm
- Leggi il parere del Cds nell'articolo originale di GiocoNews
Il Consiglio di Stato risponde alla richiesta di parere del Viminale sui Ctd collegati a bookmaker esteri senza concessione che non hanno aderito alla regolarizzazione prevista dalla legge di Stabilità 2015.
Stessa situazione giuridica e stessi controlli delle sale autorizzate per i centri trasmissione dati che non hanno aderito alla procedura di regolarizzazione fiscale per emersione per i punti gioco che offrono scommesse anche se non collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
A decretarlo il Consiglio di Stato, rispondendo alla richiesta di parere avanzata dal ministero dell'Interno in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 644, della legge di Stabilità 2015.
Il Ministero in particolare ha chiesto se “l'art. 1, comma 644, della legge n. 190/2014 si applichi solo ai soggetti che operavano nel settore dei giochi leciti alla data del 30 ottobre 2014, senza la concessione rilasciata da Adm ovvero anche ai soggetti che a quella stessa data ancora non operavano, consentendo loro entro 7 giorni dall'avvio dell'attività la comunicazione di cui al comma 644”, e se il sistema dei “controlli che il Questore deve espletare, ai sensi del ripetuto art. 1, comma 644, della legge n. 190/2014, sia destinato a culminare nel rilascio di un'autorizzazione espressa di polizia, corrispondente a quella di cui all'art. 88 Tulps, ovvero si inserisca in un regime amministrativo del tipo di quello contemplato dall'art. 19 della legge n. 241/1990”.
Il Ministero ha riferito di avere sottoposto la questione all'attenzione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha proposto, rispetto al primo quesito, “una lettura che concilia entrambe le disposizioni, per cui l'obbligo di comunicazione alla Questura può riguardare solo coloro che, successivamente al 30 ottobre 2014, avviano un'attività di raccolta scommesse quale punto vendita di uno di quei soggetti che, pur già attivi alla predetta data, non hanno proceduto alla regolarizzazione o ne siano decaduti”.
Secondo i giudici, “il testo della lettera e) del comma 644, nel quale si annidano le ambiguità che hanno suscitato i dubbi sollevati dall’Amministrazione, deve conseguentemente essere letto e interpretato in coerenza (e non in contraddizione) con la logica del complesso normativo in esame e dunque in coerenza con la lettera della prima parte del comma 643, che ne definisce il perimetro logico e teleologico.
In particolare, la previsione, nella lettera e) citata, secondo la quale il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta deve effettuare le comunicazioni ivi prescritte 'entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività', non può certo essere interpretata nel senso di autorizzare nuove aperture di esercizi o punti di raccolta da parte di soggetti che non avessero già esercitato come terminali di Ctd attivi alla data del 30 ottobre 2014, ma solo nel più circoscritto senso di consentire la comunicazione anche a chi sia decaduto e a chi sia subentrato al soggetto originario, che già esercitava alla data del 30 ottobre 2014, ed abbia successivamente ceduto l’attività.
Depone nella indicata direzione anche il testo dell’art. 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha spostato in avanti il termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione e che ha accomunato in tale proroga il regime dei commi 643 e 644, stabilendo che 'Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014”.
Nel parere inoltre si legge che “appare condivisibile la proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di una lettura conforme all'ambito soggettivo di applicazione della norma che interpreti l'obbligo di comunicazione - ove non avvenuto entro i primi sette giorni dall'entrata in vigore della norma - come rivolto unicamente a chi, successivamente a tale data, avvii l'attività di raccolta quale punto vendita di uno dei soggetti che, già attivo al 30 ottobre 2014, non ha aderito alla regolarizzazione o ne sia decaduto”.
Infine, riguardo al sistema dei controlli che il Questore deve espletare, secondo il Consiglio di Stato “l’adozione del modello (sia pur impropriamente) riferibile (lato sensu) alla Scia (sotto il profilo della non necessità del rilascio di provvedimento autorizzativo formale ex art. 88 Tulps), può evitare quegli inconvenienti segnalati dall’Amministrazione in termini di pericolo di vanificazione o destrutturazione, ancorché limitatamente a questi casi ormai residuali di situazioni soggettive regolarizzate in base alla norma speciale in esame, di quel sistema autorizzatorio completo, imperniato sul 'doppio binario' (concessione governativa e autorizzazione di polizia), 'in cui vengono verificati ex ante i requisiti soggettivi ed oggettivi, mentre in itinere vengono svolti costanti controlli volti ad accertare la permanenza di quelle situazioni che hanno legittimato il rilascio del titolo nonché il corretto utilizzo dello stesso, pena la sua revoca o sospensione'.
Per tutto quanto sopra chiarito, infatti, può senz’altro affermarsi che i controlli 'a tutto tondo' eseguiti dall’Amministrazione, sia nella fase iniziale della verifica sulla base della comunicazione, sia in itinere, in base ai normali poteri di controllo e di intervento previsti dal Tulps, possono ritenersi tutti appieno esercitabili, senza particolari limiti cronologici perentori, anche con riguardo ai soggetti regolarizzati ex comma 644 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014”.
Per questo è preferibile, a mio avviso, leggere l’articolo di GiocoNews, molto più dettagliato ed esplicativo, sugli effetti della sentenza del Consiglio di Stato, che regola aspetti amministrativi.
In ogni caso, il mio parere è stato che “questa sentenza, ovviamente, non influisce sull’eventuale discriminazione dai Bandi, e né tanto meno sull’aspetto tributario.
L’imposta unica va pagata, secondo le sentenze della Corte Costituzionale del 2018 e della CJEU del Febbraio 2020.
https://www.gioconews.it/scommesse/49-n ... a-questura
SCOMMESSE, CDS: 'CTD NON SANATI, SÌ A CONTROLLI DELLA QUESTURA'
Luglio 10, 2020Scritto da Fm
- Leggi il parere del Cds nell'articolo originale di GiocoNews
Il Consiglio di Stato risponde alla richiesta di parere del Viminale sui Ctd collegati a bookmaker esteri senza concessione che non hanno aderito alla regolarizzazione prevista dalla legge di Stabilità 2015.
Stessa situazione giuridica e stessi controlli delle sale autorizzate per i centri trasmissione dati che non hanno aderito alla procedura di regolarizzazione fiscale per emersione per i punti gioco che offrono scommesse anche se non collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
A decretarlo il Consiglio di Stato, rispondendo alla richiesta di parere avanzata dal ministero dell'Interno in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 644, della legge di Stabilità 2015.
Il Ministero in particolare ha chiesto se “l'art. 1, comma 644, della legge n. 190/2014 si applichi solo ai soggetti che operavano nel settore dei giochi leciti alla data del 30 ottobre 2014, senza la concessione rilasciata da Adm ovvero anche ai soggetti che a quella stessa data ancora non operavano, consentendo loro entro 7 giorni dall'avvio dell'attività la comunicazione di cui al comma 644”, e se il sistema dei “controlli che il Questore deve espletare, ai sensi del ripetuto art. 1, comma 644, della legge n. 190/2014, sia destinato a culminare nel rilascio di un'autorizzazione espressa di polizia, corrispondente a quella di cui all'art. 88 Tulps, ovvero si inserisca in un regime amministrativo del tipo di quello contemplato dall'art. 19 della legge n. 241/1990”.
Il Ministero ha riferito di avere sottoposto la questione all'attenzione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha proposto, rispetto al primo quesito, “una lettura che concilia entrambe le disposizioni, per cui l'obbligo di comunicazione alla Questura può riguardare solo coloro che, successivamente al 30 ottobre 2014, avviano un'attività di raccolta scommesse quale punto vendita di uno di quei soggetti che, pur già attivi alla predetta data, non hanno proceduto alla regolarizzazione o ne siano decaduti”.
Secondo i giudici, “il testo della lettera e) del comma 644, nel quale si annidano le ambiguità che hanno suscitato i dubbi sollevati dall’Amministrazione, deve conseguentemente essere letto e interpretato in coerenza (e non in contraddizione) con la logica del complesso normativo in esame e dunque in coerenza con la lettera della prima parte del comma 643, che ne definisce il perimetro logico e teleologico.
In particolare, la previsione, nella lettera e) citata, secondo la quale il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta deve effettuare le comunicazioni ivi prescritte 'entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività', non può certo essere interpretata nel senso di autorizzare nuove aperture di esercizi o punti di raccolta da parte di soggetti che non avessero già esercitato come terminali di Ctd attivi alla data del 30 ottobre 2014, ma solo nel più circoscritto senso di consentire la comunicazione anche a chi sia decaduto e a chi sia subentrato al soggetto originario, che già esercitava alla data del 30 ottobre 2014, ed abbia successivamente ceduto l’attività.
Depone nella indicata direzione anche il testo dell’art. 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha spostato in avanti il termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione e che ha accomunato in tale proroga il regime dei commi 643 e 644, stabilendo che 'Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014”.
Nel parere inoltre si legge che “appare condivisibile la proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di una lettura conforme all'ambito soggettivo di applicazione della norma che interpreti l'obbligo di comunicazione - ove non avvenuto entro i primi sette giorni dall'entrata in vigore della norma - come rivolto unicamente a chi, successivamente a tale data, avvii l'attività di raccolta quale punto vendita di uno dei soggetti che, già attivo al 30 ottobre 2014, non ha aderito alla regolarizzazione o ne sia decaduto”.
Infine, riguardo al sistema dei controlli che il Questore deve espletare, secondo il Consiglio di Stato “l’adozione del modello (sia pur impropriamente) riferibile (lato sensu) alla Scia (sotto il profilo della non necessità del rilascio di provvedimento autorizzativo formale ex art. 88 Tulps), può evitare quegli inconvenienti segnalati dall’Amministrazione in termini di pericolo di vanificazione o destrutturazione, ancorché limitatamente a questi casi ormai residuali di situazioni soggettive regolarizzate in base alla norma speciale in esame, di quel sistema autorizzatorio completo, imperniato sul 'doppio binario' (concessione governativa e autorizzazione di polizia), 'in cui vengono verificati ex ante i requisiti soggettivi ed oggettivi, mentre in itinere vengono svolti costanti controlli volti ad accertare la permanenza di quelle situazioni che hanno legittimato il rilascio del titolo nonché il corretto utilizzo dello stesso, pena la sua revoca o sospensione'.
Per tutto quanto sopra chiarito, infatti, può senz’altro affermarsi che i controlli 'a tutto tondo' eseguiti dall’Amministrazione, sia nella fase iniziale della verifica sulla base della comunicazione, sia in itinere, in base ai normali poteri di controllo e di intervento previsti dal Tulps, possono ritenersi tutti appieno esercitabili, senza particolari limiti cronologici perentori, anche con riguardo ai soggetti regolarizzati ex comma 644 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014”.
Torna a “CTD/CED, Internet Point & Punti Remoti”
Vai a
- Bookmaker
- Bookmaker in generale & sistemi di pagamento
- Referti errati dei bookmaker italiani
- PostePay e Bancoposta
- Betfair
- Bet365
- Bwin
- Sisal Matchpoint
- Betway
- Eurobet
- Unibet
- Goldbet
- Totosì
- Better
- Betclic
- Snai
- Giocodigitale
- Titan
- William Hill
- Betflag
- Marathonbet
- 888Sport
- SkyBet/BetStars
- Bookmaker senza concessione AMD/AAMS
- GazzaBet (chiuso)
- 10Bet e Betrally
- Victor Chandler (Betvictor)
- Pinnacle
- Bet-at-Home
- Expekt
- Betoddoreven (chiuso)
- Betdirect (chiuso)
- Globet (chiuso)
- Sportingbet
- Gewinbet (chiuso)
- Gamebookers/Partybets
- Bet1128 ex Paradisebet (chiuso)
- Ciaobet (chiuso)
- Interwetten
- Mansion
- Blue Square (chiuso)
- Supporterbet (chiuso)
- 188bet
- Canbet/IASbet (chiusi)
- Stan James (chiuso)
- Betsson
- WBEX (chiuso)
- Ladbrokes
- Sbobet
- Misterbet (chiuso)
- Mediabet.com (chiuso)
- Centrebet (chiuso)
- 1bet
- Tipico
- Nordicbet
- Betdaq
- Dafabet
- Matchbook
- 1XBET
- Intralot (chiuso)
- PaddyPower.it (chiuso)
- 21bet.com (sospeso/chiuso)
- Oscuramento - archivio
- Scommesse sportive
- Pronostici Tennis Betting | Scommesse
- Scommesse e pronostici Ippica
- Pronostici e Scommesse Formula 1, MotoGP
- Scommesse Sport Americani | Basket, Football, Baseball
- Pronostici Basket & Volley | Scommesse
- Scommesse sul Ciclismo
- Pronostici Giro d'Italia | quote e scommesse
- Hockey su ghiaccio & Sport Invernali
- Pronostici altri sport (Rugby, Golf, Vela, MMA)
- Pronostici e scommesse calcio
- Pronostici Champions League | Europa League | Qualificazioni
- Europei Germania 2024
- Pronostici Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, Coppe | Calcio Italia
- Pronostici Premier League | Gran Bretagna & Irlanda
- Pronostici Spagna & Portogallo | La Liga, Primeira Liga
- Russia, Est Europa e Turchia
- Germania, Svizzera, Austria
- Francia, Olanda, Belgio
- Grecia, Malta, Cipro
- Pronostici calcio scandinavo e Nord Europa
- Asia & Oceania
- Pronostici calcio sudamericano & CONCACAF
- Pronostici calcio africano
- Archivio Mondiali/Europei
- Mondiali Germania 2006
- Europei Austria/Svizzera 2008
- Mondiali South Africa 2010
- Europei Polonia/Ucraina 2012
- Confederations Cup 2013
- Mondiali Brasile 2014
- Fase a gironi
- Copa America 2016
- Europei Francia 2016
- Pronostici Confederations Cup 2017 | Scommesse
- Scommesse Mondiali Russia 2018
- Copa America 2019
- Copa America 2021 (Brasile)
- Euro 2020 (giugno-luglio 2021)
- Mondiali Qatar 2022
- Generale
- Discussioni generiche
- Scommesse Speciali (No Sport)
- TV & Radio
- Scommesse Finanziarie
- Poker Online
- Tornei Infobetting
- Fantafootball
- Cipsters
- Gestione scommesse, lavoro & tecnologia
- CTD/CED, Internet Point & Punti Remoti
- Betting Strategy | Sistemi scommesse
- Under/Over 2.5 Betting System | Scommesse
- Mobile Betting
- Out Topic
- Free Zone (sez. TheSaint1530)
- Archivio Raduni & Cene
- Service Forum
- Archivio Forum storici
- Hattrick Infobetting
- Bookmaker: Il forum analitico
- Betting Survivors
- Archivio Olimpiadi
- Olimpiadi Invernali 2010
- Olimpiadi Invernali 2006
- Olimpiadi 2004
- Olimpiadi 2008
- Olimpiadi 2012
- Pronostici e Scommesse Olimpiadi RIO 2016
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite