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"LA SCOMMESSA IN BOOKMAKER NON AUTORIZZATI, RISCHIO STANGATA PER I GIOCATORI" di Alessio Crisantemi
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"LA SCOMMESSA IN BOOKMAKER NON AUTORIZZATI, RISCHIO STANGATA PER I GIOCATORI" di Alessio Crisantemi
Messaggioda advocatus » 20/02/2020 - 10:03
Febbraio 19, 2020 Scritto da Ac
https://www.gioconews.it/scommesse/49-n ... o-stangata
Chi gioca in bookmakers senza concessione potrebbe dover pagare l’imposta Irpef in virtù di una norma antica che torna di attualità con i controlli tributari 2020.
Chi scommette sui punti vendita non autorizzati, collegati alla rete di bookmaker esteri, come noto, può godere in genere di quote migliori e, quindi, di maggiori probabilità di vincita. Ma la convenienza potrebbe essere compensata da una vera e propria stangata, che scaturirebbe dall’obbligo di dichiarare eventuali vincite al Fisco. Una tesi che sta facendo il giro della rete: sia quella delle raccolta, che quella virtuale, cioè il web. Dove la materia sta scatenando alcuni dibattiti tra operatori, scommettitori ed esperti.
In effetti, secondo le norme tributarie in vigore nel nostro paese, tutte le vincite e i premi si devono indicare nella dichiarazione Irpef, alla voce “redditi diversi”, senza la detrazione delle eventuali perdite. Ad eccezione di quelle realizzate sulla rete dei concessionari di Stato in quanto in questo caso i giochi sono tassati alla fonte, attraverso l'assolvimento dell'imposta unica da parte del concessionario stesso.
Nel settore delle scommesse, però, esistono dei bookmaker esteri – discriminati o meno dalla legge italiana - che operano in Italia con punti vendita fisici, attraverso i ben noti “Ctd” (Centri trasmissione dati), in assenza di una concessione e senza versare l'Imposta unica per propria scelta, in quanto risulta ancora pendente un contenzioso su questa specifica materia presso la Corte di Giustizia europea (la quale, peraltro, si esprimerà il prossimo 26 febbraio).
Ebbene, stando alle norme vigenti, gli scommettitori che realizzano delle vincite presso i centri scommesse di questi bookmaker, dovrebbero inserire tali vincite nella propria dichiarazione dei redditi. Una pratica che, a quanto pare, solo raramente viene eseguita dai giocatori anche perché, va detto, fino allo scorso anno appariva molto difficilmente che il Fisco potesse venire a conoscenza di queste vincite, con la conseguente omissione di molti giocatori. Dal 2020, tuttavia, cambia musica, in quanto la nuova Manovra economica che pone tra i principali obiettivi quello di combattere il riciclaggio, l’evasione e l’elusione fiscale, ha previsto controlli a tappeto su tutte le transazioni finanziarie eseguite tramite bonifici su conti bancari, carte di credito, carte prepagate, e altro. Inoltre quando si ottiene una vincita pari o superiore ai duemila euro, questa è soggetta alla procedura antiriciclaggio e i dati arrivano automaticamente anche al fisco. Senza contare, inoltre, che a partire da quest'anno, in virtù della stessa manovra sono anche previsti dei controlli ulteriori attraverso l'impiego dei nuovi “agenti sotto copertura”, che possono presentarsi presso i punti di raccolta di gioco. Ecco quindi che il rischio di essere scoperti, per i giocatori, diventa decisamente superiori. E neppure banale visto che, sempre in base alle nuove norme, si rischia anche la reclusione fino a 8 anni per un’imposta Irpef evasa superiore ai 100mila euro annui. Cifra che, secondo gli esperti, non è così difficile da raggiungere per i giocatori abituali, tenendo conto che, come accennato in precedenza, non si conteggiano le scommesse perse.
I PRECEDENTI – Per quanto riguarda la questione delle vincite realizzate all'estero, esistono alcuni precedenti, tra cui quello forse più popolare che riguarda il giocatore di poker Cristiano Blanco che all'Ept di Dortmund dell'11 Marzo 2007 si aggiudicò un premio da 380mila, che furono sottoposti a tassazione dallo Stato Italiano. Salvo poi giungere, dieci anni dopo, alla sentenza della Corte di Giustizia Europea che ritenne discriminatoria la tassazione delle vincite realizzate presso Casinò terrestri all'interno della Comunità Europea rispetto a quelli Italiani. Con l'Italia che, successivamente, legiferò in merito, sia pure limitando la portata della nuova norma ai “casinò fisici” e non a quelli online.
Ecco quindi che alcuni esperti ritengono che, in virtù delle norme attuali, le vincite conseguite con bookmaker esteri sono da ritenere soggette alla tassazione Irpef. Tenendo anche conto che nelle motivazioni della Corte Europea si legge: "la differenza di trattamento fiscale tra le vincite ottenute nei casinò italiani ed esteri non appare né idonea e né proporzionata a raggiungere l'obiettivo di tutelare l'ordine pubblico, di prevenire il riciclaggio e di contrastare il fenomeno della ludopatia". E inoltre: "Le autorità di uno stato membro non possono validamente presumere, in maniera generale e senza distinzioni, che gli organismi e gli enti stabiliti in un altro stato membro si dedichino ad attività criminali e che l'esclusione generalizzata del beneficio disposta dall'Italia va al di là di quanto è necessario per lottare contro il riciclaggio di capitali".
LA “CONVENIENZA” DELLA RETE LEGALE - Quello che è certo, in ogni caso, è che le vincite realizzate presso i concessionari autorizzati italiani non sono oggi soggette ad imposizione in capo al percettore della vincita, in quanto – come detto - l’imposizione reddituale sui vincitori è sostituita dall’imposta sugli intrattenimenti, dovuta dallo stesso concessionario. Quindi, nel caso della rete legale, un’imposta viene versata allo Stato. Cosa che invece non accade, naturalmente, nel caso di soggetti non concessionari, o almeno privi di concessione in Italia. Per questa ragione, dunque, è senz'altro più conveniente e sicuro, per un giocatore, scommettere esclusivamente sulla rete autorizzata. Al di là di tutto.
Anche se la materia fiscale si rivela comunque particolarmente complessa e tutt'altro che chiara. Se, infatti, le “case da gioco” estere non possono fungere da “sostituti d’imposta” (ai sensi dell’art. 30 del Dpr. 29 settembre 1973, n. 600), differentemente da quelle italiane, tali soggetti non applicano alcuna imposizione sostitutiva. Quindi, è ragionevole ritenere che la tassazione sulle vincite dovrebbe essere a carico scommettitori. Ma anche su questo si è poi instaurato contenzioso comunitario che dice che la tassazione Irpef ordinaria sarebbe discriminante nei confronti della tassazione sostitutiva inferiore a carico degli scommettitori con concessionari (che però ha quella motivazione). Per tale ragione occorrerebbe forse intervenire con una norma chiarificatrice che risolva la questione una volta per tutte. Ed è forse ciò che potrebbe avvenire dopo l'attesa pronuncia della Corte europea del prossimo 26 febbraio.
Re: "LA SCOMMESSA IN BOOKMAKER NON AUTORIZZATI, RISCHIO STANGATA PER I GIOCATORI" di Alessio Crisantemi
Messaggioda advocatus » 20/02/2020 - 10:13
Questo significa, altresì, che il timore di alcuni giornali ad interessarsi del problema, non escluso quello di azioni giudiziarie nei loro confronti, vista la complessità giuridica, viene superato, tanto che nello stesso giornale GiocoNews viene riportato il parere dell'Avv. Daniela Agnello, uno dei legali anche della Stanleybet.
Attendiamo altri interventi di altri esperti ed avvocati del settore che affrontino sia l'aspetto "dottrinale" e sia l'aspetto di "scommessa", come riportato in un altro topic di questa sezione del Forum.
Re: "LA SCOMMESSA IN BOOKMAKER NON AUTORIZZATI, RISCHIO STANGATA PER I GIOCATORI" di Alessio Crisantemi
Messaggioda advocatus » 20/02/2020 - 10:38
https://www.pressgiochi.it/la-scommessa ... enze/69563
“La Scommessa di scommettere in bookmakers esteri senza concessione italiana. Rischi e convenienze”
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18 FEBBRAIO 2020 - 11:11
Chi gioca in bookmakers senza concessione, paga l’imposta IRPEF. Una norma tributaria che esiste da decenni, ma che, con i controlli sulle transazioni finanziarie dal 2020, diventa di grande attualità e comporta notevoli rischi.[/b]
Secondo le norme tributarie – scrive l’ing. Riccardo Calantropio – in vigore tutte le vincite e i premi si devono indicare nella dichiarazione IRPEF, alla voce redditi diversi, e senza detrarre eventuale perdite. Fanno, però, eccezione le vincite i cui giochi sono tassati alla fonte, ovvero quelli che dipendono da Concessioni dei Monopoli di Stato. Nel settore delle scommesse, esistono dei bookmakers come la Stanleybet, che per le scommesse da banco, risultano, almeno per il momento, discriminati dai bandi indetti dai Monopoli, con sentenza della Corte di giustizia Europea (Segnaliamo, altresì, che recentemente c’è stata una sentenza della terza sezione penale della Cassazione che ha annullato con rinvio, al giudice di secondo grado di Ancona, la questione cessione gratuita della rete, per una nuova valutazione), e sono senza Concessione dei Monopoli di Stato e non pagano, per loro scelta, in quanto pende ancora un contenzioso alla CJEU, nemmeno l’imposta unica relativa.
Si ha notizia, infatti, di un esposto fatto a fine dello scorso anno dal Bookmaker di Liverpool che riguarda la mancata accettazione, da parte delle autorità italiane, dell’offerta della Stanleybet, formulata tre anni e mezzo fa, di pagare le tasse in Italia. Il 30 giugno del 2016, data di termine delle concessioni per le scommesse, la compagnia aveva infatti formulato la proposta di iniziare a pagare l’imposta unica nel nostro Paese.
Se si realizzano, quindi, delle vincite presso i centri scommesse di questi bookmakers, si devono inserire, in base alle norme vigenti, tali vincite nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
La realtà, fino al 2019, era che difficilmente il fisco veniva a conoscenza di queste vincite, per cui nessuno, o quasi le dichiarava; ma nel 2020 la nuova finanziaria per combattere il riciclaggio, l’evasione e l’elusione fiscale, ha previsto controlli a tappeto su tutte le transazioni finanziarie tramite bonifici su conti bancari, carte di credito, carte prepagate, e così via. Inoltre quando si ottiene una vincita pari o superiore ai 2000,00 euro, questa è soggetta alla procedura antiriciclaggio e i dati arrivano automaticamente anche al fisco. Non escludendo controlli anche per vincite inferiori, tramite i nuovi “agenti sotto copertura” presso i centri di scommesse.
Dal 2020 bisogna tener conto, altresì, che per un’imposta IRPEF evasa oltre i 100.000,00 euro annui si rischia anche la reclusione fino a 8 anni; e per un grosso giocatore, visto che non si conteggiano le scommesse perse, non è molto difficile arrivarci.
Risulta, inoltre, che le vincite ON LINE con bookmakers senza concessione italiana, sono vietate, e difficilmente uno scommettitore si autodenuncerebbe, visto che i siti sono ufficialmente oscurati dai Monopoli di Stato, quando vengono individuati. La stessa Stanleybet, infatti, ha, per l’ON LINE, una regolare Concessione ADM, a differenza del retail.
Se prima i rischi di essere scoperti erano pressoché inesistenti, oggi diventano molto concreti e pericolosi.
Il problema è che solo pochissimi scommettitori ne sono ancora a conoscenza, e la maggior parte degli organi di stampa non ha dato, ancora, adeguato risalto.
In merito, si ha un precedente similare nella vicenda di Cristiano Blanco all’EPT di Dortmund dell’11 Marzo 2007 in cui vinse 380.000,00 euro, arrivando secondo in un torneo di poker, e fu tassato dallo Stato Italiano. Passarono più di dieci anni per arrivare alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 24 Dicembre 2017 che ritenne discriminatoria la tassazione delle vincite realizzate presso Casinò fisici all’interno della Comunità Europea rispetto a quelli Italiani, e successivamente l’Italia legiferò in merito, ma limitatamente ai “casinò fisici” e non a quelli ON LINE. Cosa che avrebbe potuto fare anche per quelli ON LINE, ma non l’ha mai fatto, anche perché non credo che avesse avuto interesse a farlo.
Questo conferma, secondo il mio parere, che ancora oggi le vincite conseguite con bookmaker esteri sono soggetti a tassazione IRPEF, anche perché nelle motivazioni della Corte Europea si legge “la differenza di trattamento fiscale tra le vincite ottenute nei casinò italiani ed esteri non appare né idonea e nè proporzionata a raggiungere l’obiettivo di tutelare l’ordine pubblico, di prevenire il riciclaggio e di contrastare il fenomeno della ludopatia” e inoltre “Le autorità di uno stato membro non possono validamente presumere, in maniera generale e senza distinzioni, che gli organismi e gli enti stabiliti in un altro stato membro si dedichino ad attività criminali e che l’esclusione generalizzata del beneficio disposta dall’Italia va al di là di quanto è necessario per lottare contro il riciclaggio di capitali”.
Pertanto, senza una norma di legge chiarificatrice ed eventualmente favorevole ai bookmakers esteri senza concessione, uno scommettitore dovrebbe iniziare un contenzioso di molti anni e alquanto incerto per le vincite con bookmakers senza concessione, con risvolti giuridici molto complessi ed imprevedibili (le condizioni tra casinò fisici e ON LINE non sono, in generale, proprio equivalenti).
In passato sono stato Concessionario Diretto con provider Snai, poi gestore di un’agenzia Sisal e contemporaneamente consulente esterno di diversi bookmakers. Oggi faccio, come professione, solo il consulente di bookmakers, di gestori e di privati cittadini, per cui, più dell’aspetto dottrinale, mi interessa cosa meglio consigliare a chi mi richiede un parere da esperto del settore “Giochi e Scommesse”.
Secondo la mia più che trentennale esperienza da “scommettitore logico razionale”, inquadrerei il problema dal punto di vista dei rischi e della convenienza delle scelte relative.
Ritengo che sarebbe molto più conveniente giocare solo con Concessionari dello Stato Italiano, visti i rischi, i tempi processuali, e le probabilità di vincere successivamente in giudizio. E’ sempre una scommessa, in quanto scelta tra più di una alternativa. Naturalmente se uno fa un torneo di poker, in un circuito internazionale europeo, come nel caso di Cristiano Blanco, le scelte sono sicuramente più limitate.
Da valutare, – conclude Calantropio – , sempre sotto il profilo di scommessa più o meno conveniente, se esiste eventuale responsabilità, morale, civile e penale, dei gestori dei centri scommesse senza concessione ADM, che non informino i loro clienti del fatto che, secondo le norme in vigore, dovrebbero inserire queste vincite nella dichiarazione dei redditi IRPEF.
PressGiochi
Re: "LA SCOMMESSA IN BOOKMAKER NON AUTORIZZATI, RISCHIO STANGATA PER I GIOCATORI" di Alessio Crisantemi
Messaggioda Salvo23 » 20/02/2020 - 18:37
Re: "LA SCOMMESSA IN BOOKMAKER NON AUTORIZZATI, RISCHIO STANGATA PER I GIOCATORI" di Alessio Crisantemi
Messaggioda advocatus » 20/02/2020 - 18:46
Salvo23 ha scritto:Nel momento in cui sarà chiaro che le vincite non AAMS sono soggette ad Irpef, dovranno anche armonizzare la disciplina prevista dal'art. 4 della legge n. 401/1989...altrimenti sarebbe tutto un controsenso. Passo e chiudo
Le norme italiane sono chiare ed esistono da decenni. Per chi gioca nei siti esteri ON LINE non AAMS oltre all'aspetto penale si somma l'aspetto tributario. L'uno non esclude l'altro.
Il problema della eventuale discriminazione, da sottoporre, con esiti incerti, alla CJEU nel giro di diversi anni, può riguardare solo le vincite nei CTD fisici di book discriminati dai bandi.
Re: "LA SCOMMESSA IN BOOKMAKER NON AUTORIZZATI, RISCHIO STANGATA PER I GIOCATORI" di Alessio Crisantemi
Messaggioda asheva » 20/02/2020 - 23:41
Quando si dice 'tutte LE VINCITE vanno dichiarate ecc ecc....'
per 'VINCITE' si intendono gli importi prelevati dal book in questione o andrebbero dichiarate tutte le singole giocate vincenti anche se non si è mai prelevato un centesimo nell'anno di imposta?
Grazie anticipatamente
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Re: "LA SCOMMESSA IN BOOKMAKER NON AUTORIZZATI, RISCHIO STANGATA PER I GIOCATORI" di Alessio Crisantemi
Messaggioda scommettitore siracusano » 21/02/2020 - 02:53
asheva ha scritto:cortesemente una delucidazione, parlando di online:
Quando si dice 'tutte LE VINCITE vanno dichiarate ecc ecc....'
per 'VINCITE' si intendono gli importi prelevati dal book in questione o andrebbero dichiarate tutte le singole giocate vincenti anche se non si è mai prelevato un centesimo nell'anno di imposta?
Grazie anticipatamente
Forse è meglio inquadrare il problema dal punto di vista CONCETTUALE e NON NOZIONISTICO, Per la cronaca sono tra i numerosi esperti ed avvocati che il Dr. Alessio Crisantemi, direttore di GiocoNews, ha consultato da circa due mesi, prima di scrivere il suo articolo.
1) Per le leggi tributarie italiane, TUTTE le vincite e i PREMI vanno inseriti, singolarmente, nella dichiarazione dei redditi.
2) Fanno eccezione SOLO le "vincite tassate alla fonte", in cui esiste un sostituto di imposta, ai sensi dell’art. 30 del Dpr. 29 settembre 1973, n. 600 (come cita il direttore Crisantemi). Ovvero le norme esistono ben prima delle scommesse ON LINE, e non sono mai state integrate e modificate. Ne consegue che vanno dichiarate tutte le singole vincite, senza poter detrarre le singole scommesse perse.
Altro problema è se il fisco riuscirà ad accertare le singole vincite, se non si dichiarano volontariamente.
3) Esiste, inoltre una seconda eccezione, ma solo dopo la sentenza della CJEU del 24 Dicembre 2017; e come tutte le sentenze giuridiche tratta di un caso specifico, ovvero delle vincite conseguite all'estero (e solo in quelle della Comunità Europea) in Casinò Fisici e non per l'ON LINE. E in questo senso è stata fatta successivamente una legge italiana, equiparando i casinò fisici comunitari a quelli italiani (anche se non fanno come quelli italiani da sostituti di imposta). Ovvero è una toppa.
Importante però sottolineare che, come dico nell'articolo del mio BLOG, ripreso da PRESSGIOCHI, la CJEU ha motivato la sentenza con queste parole: “la differenza di trattamento fiscale tra le vincite ottenute nei casinò italiani ed esteri non appare né idonea e nè proporzionata a raggiungere l’obiettivo di tutelare l’ordine pubblico, di prevenire il riciclaggio e di contrastare il fenomeno della ludopatia” e inoltre “Le autorità di uno stato membro non possono validamente presumere, in maniera generale e senza distinzioni, che gli organismi e gli enti stabiliti in un altro stato membro si dedichino ad attività criminali e che l’esclusione generalizzata del beneficio disposta dall’Italia va al di là di quanto è necessario per lottare contro il riciclaggio di capitali”.
E questo l'avvocato Daniela Agnello, come avvocato di parte della Stanleybet, non l'ha citato nel dettaglio, come da suo diritto. L'avvocato Agnello è un avvocato, fa l'avvocato e lo fa molto bene (Nei tribunali vince quasi sempre).
Quindi, occorrerà una nuova sentenza della Corte di Giustizia Europea per il caso specifico delle vincite ON LINE, analizzando se ricorrono le stesse condizioni dei casinò fisici, o ci sono motivi di maggiore ordine pubblico e di prevenzione del riciclaggio (come in effetti esistono perchè molto spesso i bookmakers ON LINE possono essere gestiti dalle mafie), e di contrastare il fenomeno della ludopatia (e qui si potrebbe addurre, nel caso dei CTD fisici di bookmakers discriminati, che non sono soggetti a un numero chiuso, come quello limitativo dei bandi dei Monopoli di Stato).
Spero che questa volta il problema sia stato meglio chiarito.
Re: "LA SCOMMESSA IN BOOKMAKER NON AUTORIZZATI, RISCHIO STANGATA PER I GIOCATORI" di Alessio Crisantemi
Messaggioda asheva » 21/02/2020 - 12:05
La mia domanda è:
Se io effettuo una giocata online vincendo che ne so, 100€, non prelevo la somma e nel corso del tempo mediante successive giocate perdenti finisco per azzerare il saldo presente su quel book, suppongo di non avere realizzato un reddito imponibile, dato che non avendo mai incassato la vincita il premio rimane 'virtuale' e non avviene in sostanza pagamento in denaro.
Ovvero, ritengo un reddito dichiarabile una vincita solamente dopo che si è incassata e si è entrati in possesso della corrispondente cifra a seguito di prelievi.
Corretto?
Re: "LA SCOMMESSA IN BOOKMAKER NON AUTORIZZATI, RISCHIO STANGATA PER I GIOCATORI" di Alessio Crisantemi
Messaggioda Salvo23 » 21/02/2020 - 13:05
asheva ha scritto:Grazie della risposta, tuttavia non ritengo si sia centrata la questione del mio quesito, che verte sul concretizzarsi di un reddito imponibile o meno sulla persona, al di là di quelli che sono gli oneri fiscali del singolo bookmaker sulle giocate (cosa che per un attimo accantonerei).
La mia domanda è:
Se io effettuo una giocata online vincendo che ne so, 100€, non prelevo la somma e nel corso del tempo mediante successive giocate perdenti finisco per azzerare il saldo presente su quel book, suppongo di non avere realizzato un reddito imponibile, dato che non avendo mai incassato la vincita il premio rimane 'virtuale' e non avviene in sostanza pagamento in denaro.
Ovvero, ritengo un reddito dichiarabile una vincita solamente dopo che si è incassata e si è entrati in possesso della corrispondente cifra a seguito di prelievi.
Corretto?
Io ho compreso benissimo il tuo quesito e credo si intenda a prelievo “finale” effettuato (senza considerare i depositi...cosa già di per se insensata). Se così non fosse, e ci si riferisse alle singole giocate vinte, immagina chi ad esempio gioca in singola e quindi fa tante tante giocate...che roba folle sarebbe dichiararle tutte una per una ?
Al di là di tutte queste seghe mentali che ci costringono a farci, io credo sia necessaria una riorganizzazione del settore e un vero chiarimento sulla materia perché così si genera solo tanta confusione
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Re: "LA SCOMMESSA IN BOOKMAKER NON AUTORIZZATI, RISCHIO STANGATA PER I GIOCATORI" di Alessio Crisantemi
Messaggioda scommettitore siracusano » 21/02/2020 - 14:47
Permettetemi prima il ricordare un articolo di Umberto Eco sull'Espresso: "La repubblica I-DEA-LE di Platone poteva andare bene agli DEI ma non agli uomini. Fare politica significa trovare dei compromessi".
Questa premessa vuole significare che una legge non deve essere NECESSARIAMENTE logica e giusta (non siamo nel campo della metafisica di Platone, ma nel mondo reale). Prendiamo ad esempio i famosi "Decreti Sicurezza" voluti da Salvini. In teoria dovevano servire a DISINCENTIVARE l'immigrazione clandestina, anche se nella realtà qualcuno dice che servivano solo ad aumentare i consensi della Lega
Quindi le LEGGI spesso hanno un obiettivo da raggiungere, e in questo caso hanno l'obiettivo di fare gli interessi dello Stato Italiano, fino a quando non interviene la Corte di Giustizia Europea, ed obbliga lo stato ad adeguarsi ai principi e trattati comunitari.
Altrimenti perché nel caso di Blanco, lo Stato Italiano ha dovuto aspettare dieci anni per fare una legge apposita. Non la poteva fare prima? .....No, perchè non sarebbe stata utile allo Stato Italiano.
Per cui levatevi dalla testa che qualcuno, in Italia, faccia autonomamente una norma chiarificatrice, perchè chi lo dice vi sta prendendo solo in giro, e vuole solo mantenere incertezza per propri scopi economici.
Andiamo nella realtà. E segnalo un altro LINK:
https://www.superscommesse.it/notizie/t ... q6ZNoJAHiQ
superscommesse.it
Tasse e scommesse: quanto ne sappiamo?
Le scommesse sportive sono tassate? Gli eventuali guadagni derivanti devono essere denunciati nella dichiarazione dei redditi? In questo focus dedicato alla tassazione scommesse vedremo i casi previsti dalla legislazione in materia fiscale, distinguendoli tra online e terrestre per capire se in definitiva se le vincite al gioco vanno dichiarate oppure no. Inoltre, un approfondimento anche sulla possibilità di perdere il Reddito di Cittadinanza se vinci al gioco.
Si pagano le tasse sulle scommesse sportive?
Per capire la normativa sulla tassazione scommesse e quindi se le vincite al gioco vanno dichiarate occorre distinguere due casi. Nel caso di una scommessa piazzata su un sito scommesse AAMS (un punto it con autorizzazione GAD) oppure all'interno di un'agenzia appartenente ad un operatore provvisto di regolare licenza AAMS le vincite sono già tassate alla fonte. Le eventuali vincite derivanti dalle scommesse effettuate su bookmaker italiani, regolarmente riconosciuti e autorizzati dal Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, dunque non devono essere dichiarate al Fisco italiano. All'interno dell'aggio applicato dalle società di scommesse (quello che abbassa in modo proporzionale il payout scommesse) è compreso un prelievo fiscale percentuale da parte dello Stato. In modo più intuitivo l'aggio può essere paragonato alla rake del poker, ovvero le fiches trattenute dalla poker room ai giocatori per coprire le spese di gestione e le tasse da pagare. Il riferimento normativo è reperibile all'art. 30 DPR 600/1973 come novellato dall'art. 6 della L. 122/2016.
Gli operatori AAMS sono riconoscibili dalla licenza e dal dominio “.it”, dal simbolo di un timone stilizzato in aggiunta alla scritta “Gioco. Sicuro” e dal logo AAMS. Inoltre la piattaforma web nonché concessionaria telematica autorizzata alle scommesse sportive deve riportare chiaramente il numero/i di concessione/i per il gioco a distanza, la sede della società e il numero di partita IVA. L’elenco dei concessionari telematici Aams abilitati al gioco in Italia è consultabile sul sito dell'Agenzia Dogane e Monopoli dove è presente anche una blacklist ovvero una “lista nera” dei siti illegali, aggiornata costantemente, che viene distribuita a tutti i provider ADSL italiani, che risultano quindi oscurati e, teoricamente, non accessibili dagli scommettitori che giocano in Italia. Nel caso di un bookmaker non AAMS i siti .com, che operano con licenze non italiane, non pagano le tasse. Queste sarebbero dovute allo Stato qualora questi bookmaker fossero concessionari AAMS, e quindi, dal punto di vista del giocatore, le eventuali vincite scommesse risulterebbero invisibili al Fisco italiano, contribuendo all'evasione fiscale. Per stare tranquilli, sia dal punto fiscale che penale, è meglio giocare esclusivamente su bookmaker italiani AAMS, perché questi offrono bonus benvenuto, bonus senza deposito, tutelano la salute dei clienti grazie ai meccanismi di autoesclusione e di limitazione del gioco e, inoltre, versano le tasse al Fisco, contribuendo in modo positivo all'economia del Paese.
Le eventuali vincite delle scommesse online devono essere dichiarate?
Trattandosi di tassazione alla fonte, e dunque di imposte trattenute direttamente, non è necessario dichiarare le eventuali vincite delle scommesse nelle dichiarazioni delle tasse come il 730 e l’Unico. Questo vale ovviamente sia per le scommesse online che quelle terrestri, piazzate in agenzia. Naturalmente questa regola vale per tutte le scommesse sportive effettuate con operatori del circuito AAMS. La motivazione risiede nel fatto che gli operatori AAMS agiscono come sostituti d’imposta per conto degli scommettitori, analogamente ad un datore di lavoro dipendente.
Ben diverso il caso di una vincita derivante da scommesse calcio o da altri sport piazzate su bookmaker non AAMS. In questo caso i guadagni dovrebbero essere denunciati dal giocatore sulla propria dichiarazione alla voce Redditi Diversi. Inoltre l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un'istanza di interpello nel 2011, ha evidenziato che le vincite scommesse realizzate su siti senza licenza dei Monopoli di Stato sono soggette a tassazione per intero, senza tener conto delle spese sostenute. E, attenzione, la dichiarazione rappresenterebbe un'ammissione di colpa, con il rischio di incorrere in sanzioni.
Secondo l'art. 4 della legge n. 401/1989 chi partecipa alle scommesse illegali, accettando biglietti di lotteria o altre scommesse da soggetti sprovvisti delle necessarie autorizzazioni, è punibile con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 51 a 516 euro. Questa sanzione riguarda solo l'aspetto penale del gioco su piattaforme non autorizzate, mentre materia più complessa, e non approfondibile in questa sede, è quella relativa alla conseguente evasione fiscale.
Eventuali vincite al gioco comportano la perdita del reddito di cittadinanza?
Una delle novità nel mondo delle vincite sul gioco online è quella relativa al Decreto sul Reddito di Cittadinanza. Cosa comporta? Nel testo approvato dal Parlamento spunta infatti la possibilità di perdere il reddito di cittadinanza in caso di eventuale vincita al gioco, più nello specifico "anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori" a 6.000 euro, "conseguente a donazione, successione o vincite". L'importo di sei mila euro sale di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare (ulteriori incrementi per terzo figlio o per la presenza di eventuali familiari con disabilità), fino ad un massimo di 10.000 euro. Se si dovesse andare oltre questa soglia è obbligatorio comunicarlo entro 15 giorni. A quel punto non si avranno più i requisiti necessari per ricevere l'assegno mensile del RdC. NOTA: nel caso specifico parliamo di revoca del diritto al reddito di cittadinanza previa vincita al gioco e superamento della soglia indicata, ma tale condizione riguarda tutti gli incrementi di ricchezza.
****
Dunque giocare in siti ON LINE senza autorizzazione è UN REATO PENALE (l'ho evidenziato in ROSSO) e sarebbe da stolti AUTODENUNCIARSI, perchè il fisco oltre che tassare, invierebbe il fascicolo al tribunale penale. Non avverrebbe nel caso di CTD fisici discriminati dai bandi, in cui il reato penale non sussiste.
****
Veniamo infine alla domanda di asheva:
Le leggi vigenti sono antecedenti all'avvento dell'ON LINE, e quindi vanno INTERPRETATE.
Nel caso del torneo di Poker di Blanco, il fisco tassò la vincita complessiva finale di 380.000,00 euro, perchè non poteva fare altrimenti.
Nel caso di UN CONTO GIOCO ON LINE, se il fisco tramite strumenti informatici sui conti gioco non riuscirà a risalire alla cronologia, farà lo stesso. Se riuscirà a risalirci dipenderà dall'interpretazione di ogni singolo tribunale e grado di giudizio
Sicuramente nel caso di giocate da banco in CTD fisici, tasserà le singole vincite; mentre per le VLT tasserà l'importo del TICKET finale.
Ma chi ve lo fa fare a giocarci?
La tassazione IRPEF andrebbe da un minimo del 23% a un massimo del 43%, almeno per ora. Una penalizzazione decisamente più alta del vantaggio rispetto a giocare con le quote dei Concessionari italiani.
Re: "LA SCOMMESSA IN BOOKMAKER NON AUTORIZZATI, RISCHIO STANGATA PER I GIOCATORI" di Alessio Crisantemi
Messaggioda asheva » 21/02/2020 - 15:45
Domanda di semplicissima quanto complessa e ossimorica risposta.
LO STATO ITALIANO.
Vedi, per quanto mi sia registrato su IB da molto poco, ho sempre seguito il forum e i vari organismi di informazione.
Credo senza presunzione di essere un giocatore molto, molto, molto esperto e di lunga data, per cui ne ho viste e passate parecchie e ciò che ti dico lo faccio con cognizione di causa acquisita sul campo e sulla mia pelle.
Perchè lo Stato Italiano?
- consente ad aziende private (che rappresentano un concessionario in regime monopolistico) di impedire ad una persona fisica di operare presso le loro piattaforme, tramite i conti ghiacciati o le inibizioni alle riaperture dopo chiusure (nonostante la normativa preveda che chiunque dopo 15 giorni possa riaprire un conto gioco presso lo stesso book, e nonostante vecchie sentenze che palesano la 'illiceità' delle operazione di limitazione del massimale di puntata perchè a contrasto con il 'RISCHIO DI IMPRESA').
- a seguito di queste operazioni (quantomeno moralmente discutibili), i bookmaker ADM sui quali è possibile operare si riducono all'osso dopo poche sequenze vincenti o giocate su quote di valore.
E questo è un fenomeno assolutamente trasversale che riguarda tutti gli operatore in maniera indistinta.
- la cosa è acuita dal fenomeno dello stallo dei bandi, i quali sono ormai anni che per problemi burocratici in primis non indicono una gara concessoria, e quando lo fanno (come l'anno scorso), intervengono misure assurde (Decreto Dignità) che fungono da deterrente per coloro che vogliono operare ex-novo nel mercato italiano.
- nel contempo, i bookmaker sui quali un singolo utente può operare si riducono ulteriormente a seguito di fusioni o dismissioni delle piattaforma (negli ultimi tempi posso citare Intralot, Gamenet, Iziplay, Skybet, Totosi, Bet at Home, Paddy Power, Gazzabet);
E i book che per i più svariati motivi scompaiono sono di gran lunga superiori alle new entry.
Concludendo, uno scommettitore a seguito di inibizioni a giocare sui .it (per motivi assolutamente NORMALI quali avere un saldo positivo o scommettere su quote di valore), di una pesante e costante riduzione dell'offerta sul mercato, E' MESSO IN CONDIZIONE di poter giocare sui siti con autorizzazione o no?
ASSOLUTAMENTE NO, a mio umile modo di vedere.
Anzi è silentemente invitato a non giocare (nonostante il fatto che meno uno scommettitore effettua giocate, meno guadagna il sistema Stato).
Il punto è questo.
Poi possono aumentare PREU e quello che vogliono che tanto un sistema con queste caratteristiche è destinato al fallimento e ad una conseguente riduzione degli introiti, dato che rimarranno a giocare grossi importi solo i ludopatici veri perdenti (destinati all'esaurimento della liquidità e a diventare un peso per il sistema sanitario) e piccoli importi gli scommettitori della domenica che fanno le classiche sciarpone da 2€.
Quelli che dovrebbero essere lo zoccolo duro invece (ovvero gli scommettitori da grossi importi in attivo, con sistematica liquidità da reinvestire e in grado di garantire costante gettito fiscale dalle ritenute di imposta sulle giocate) sono accompagnati alla porta, che viene chiusa dietro di loro a tripla mandata.
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Re: "LA SCOMMESSA IN BOOKMAKER NON AUTORIZZATI, RISCHIO STANGATA PER I GIOCATORI" di Alessio Crisantemi
Messaggioda scommettitore siracusano » 21/02/2020 - 17:06
Posso rispondere sulle leggi esistenti, di come possono essere interpretate e sulle possibilità che vengano cambiate. .... Ovvero dare informazioni utili ed attendibili. Non di cosa sarebbe giusto o sbagliato
Poi, tutto quello che è stato riportato da due mesi su questo argomento, si trovava già nelle pagine del MENU' in alto del mio BLOG "Lo scommettitore", basta consultarlo, se qualcuno ha altri dubbi.
L'unica novità è che dal 2020 ci sarà il controllo di tutte le transazioni finanziarie.
Re: "LA SCOMMESSA IN BOOKMAKER NON AUTORIZZATI, RISCHIO STANGATA PER I GIOCATORI" di Alessio Crisantemi
Messaggioda Gigi135 » 19/07/2021 - 08:25
Mi trovo nella seguente situazione e volevo capire cosa è meglio fare: se ho perso 10 su siti aams e ho guadagnato (e prelevato) 8 su siti non aams (perdita 2) devo dichiarare qualcosa nel 730?
Grazie per le risposte
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Re: "LA SCOMMESSA IN BOOKMAKER NON AUTORIZZATI, RISCHIO STANGATA PER I GIOCATORI" di Alessio Crisantemi
Messaggioda scommettitore siracusano » 19/07/2021 - 17:04
Gigi135 ha scritto:Buongiorno
Mi trovo nella seguente situazione e volevo capire cosa è meglio fare: se ho perso 10 su siti aams e ho guadagnato (e prelevato) 8 su siti non aams (perdita 2) devo dichiarare qualcosa nel 730?
Grazie per le risposte
Nel 730 vanno dichiarate solo le vincite in siti web non aams. Nel tuo caso devi pagare 8.
Le scommesse perse non vanno MAI conteggiate, indipendentemente se ottenute in siti aams o in siti non aams (ora ADM).
Re: "LA SCOMMESSA IN BOOKMAKER NON AUTORIZZATI, RISCHIO STANGATA PER I GIOCATORI" di Alessio Crisantemi
Messaggioda Salvo23 » 19/07/2021 - 17:11
Gigi135 ha scritto:Buongiorno
Mi trovo nella seguente situazione e volevo capire cosa è meglio fare: se ho perso 10 su siti aams e ho guadagnato (e prelevato) 8 su siti non aams (perdita 2) devo dichiarare qualcosa nel 730?
Grazie per le risposte
È come se fossero due canali separati. Quindi devi teoricamente dichiarare tutto il guadagnato su siti non aams. Tieni conto però che dichiarando le vincite su non aams ti stai anche auto denunciando
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